RIFORMA RORDORF – L’OCRI
La riforma della Legge Fallimentare (Riforna Rordorf) prevede l’istituzione dell’OCRI – Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa – presso ciascuna CCIAA. Il compito di questo nuovo organismo sarebbe quello di:
- ricevere le segnalazioni da parte degli organi di controllo societari e di creditori pubblici qualificati, degli indicatori della crisi, ovvero di quegli indicatori che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di una crisi in atto
- gestire il procedimento di allerta,
- assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
Ricevuta la segnalazione e l’istanza del debitore l’OCRI dovrebbe procedere senza indugio a
- dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti,
- nominare un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’albo di cui all’articolo 356 dei quali:
- uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale;
- uno designato dal presidente della CCIAA o da un suo delegato, diverso dal referente;
- uno, appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.
ma nessun manager!
Fino a che l’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, non verrà istituito presso il Ministero della giustizia, i componenti del sunnominato collegio verrebbero individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed all’albo degli avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore; oppure che abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
Da più parti arrivano segnali che la riforma della disciplina sulla crisi d’impresa ed in particolare la strutturazione delle misure di allerta, trova la sua fase di maggiore criticità nelle attività assegnate all’Ocri.
La competenza e l’esperienza dei professionisti che comporranno i collegi dell’Ocri rappresenteranno infatti uno dei fattori di successo di tale organismo , unitamente all’effort temporale che potranno dedicare a tale delicata attività.
Con riferimento alla competenza la nuova disciplina prevede che debba coprire gli ambiti aziendalistico, contabile e legale, ma senza identificare nei manager con pluriennale esperienza nella gestione d’azienda una delle figure cardine della gestione della procedura di pre-crisi ancor più che di crisi.
Si tratta di competenze non molto diffuse, o meglio di competenze che raramente si riscontrano contemporaneamente in singole figure professionali.
Sono parimenti poco diffuse quelle figure, di formazione manageriale più che di matrice professionale che abbiano una maggiore sensibilità e capacità di rilevare la presenza e le cause della crisi, nonché le azioni per rimuoverle, valutando finanche la bancabilità delle proposte. In quest’ultimo caso queste sia pur rare figure non vengono neanche prese in considerazione dalla riforma che come già evidenziato, soprattutto a regime, limita grandemente l’accesso al precitato organismo. E’ il caso di ricordare infatti che la crisi non nasce al momento della sua evidenziazione per la presenza di parametri fuori scala, ma incomincia molto prima e solo professionisti esperti di gestione aziendale possono accorgersene in tempo per porre in essere le necessarie contromisure.
Una criticità che potrebbe prefigurarsi nell’avviamento del modello previsto dalla riforma è quella della corrispondenza tra domanda e offerta di professionalità che abbiano le caratteristiche previste dalla legge per partecipare alla gestione della crisi in seno all’OCRI.
Tali professionisti, ai sensi dell’art.356 della riforma, devono far parte dell’albo istituito presso il Ministero della giustizia, albo composto da soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.
Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni. Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.
Come segnalato in precedenza il regime transitorio, in attesa della formazione del precitato Albo, prevede che i componenti del collegio siano individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati
Dalle rilevazioni riportate dal Dott. Riccardo Ranalli in un articolo del Sole 24 Ore si tratterebbe di un numero di procedure complessivamente non superiore a 14 mila negli ultimi 10 anni, di conseguenza sarebbe ragionevole attendersi che l’offerta di professionisti pronti all’assolvimento di tale incarico, includendo anche i collaboratori, potrebbe al più contare 5-10mila soggetti.
Lecito domandarsi se questo numero sia sufficiente a far fronte ad un numero di richieste che secondo le stime sarebbe grandemente superiore.
Banca d’Italia ha infatti individuato tra gli 8 e 47 mila i casi che potrebbero essere oggetto di segnalazione all’Ocri.
E’ evidente che una tale situazione risulterebbe ingestibile e incompatibile con la necessità di fornire un servizio qualitativamente tale da apportare un effettivo beneficio all’Azienda in crisi.
Tutto ciò, evidentemente, in una fase iniziale, una volta rodata la nuova procedura sarebbe lecito attendersi una significativa riduzione delle segnalazioni e auspicabilmente un incremento delle professionalità disponibili sul mercato.
Se il tema critico si dovesse risolvere al superamento della fase iniziale, questa potrebbe essere facilmente superata aumentando temporaneamente la platea dei professionisti da coinvolgere, oppure riducendo momentaneamente il numero dei casi suscettibili di segnalazione.
Una ulteriore possibilità potrebbe essere offerta da una limitazione dell’ambito delle imprese interessate, ad esempio posponendo di almeno un anno l’entrata in vigore della normativa istitutiva dell’Ocri per le piccole imprese. Ciò ridurrebbe significativamente il numero delle aziende suscettibili di segnalazione.
Questo ulteriore periodo transitorio consentirebbe da un lato, all’Ocri di maturare una esperienza sul campo sviluppando anche delle best practice di comportamento e dimostrando agli osservatori la importanza della sua esistenza, a tutto beneficio della speditezza ed efficacia dei processi, e dall’altro alle piccole imprese a carattere familiare, di comprendere meglio la necessità di un profondo cambio culturale.
A nostro avviso però questa strutturazione di regole per la definizione delle competenze necessarie a far parte di tale organismo si basa su criteri che impediscono la partecipazione di quella professionalità indispensabile alla soluzione di percorsi di crisi, professionalità che rappresenta il necessario completamento di quelle specifiche rappresentate da avvocati e dottori commercialisti.
Mancano in sostanza rappresentanze dei manager, la cui esperienza, capacità e vissuto aziendale rappresentano il requisito fondamentale, a completamento delle expertise dei rappresentanti degli albi professionali, per coordinare e superare le varie fasi di gestione della crisi.
Marco Rossini
Presidente MOD – Management On Demand Srl