La riforma del concordato preventivo nell’art. 161 della nuova legge fallimentare
Attraverso il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (cd. Decreto sviluppo) convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 134 sono state introdotte rilevanti novità in termini di presentazione di concordato preventivo. Tra le norme maggiormente significative (e più utilizzate) vi è la presentazione del cd “concordato prenotativo” o “concordato in bianco” (art. 6 – L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione, di cui ai commi secondo e terzo, entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.)
Tale norma consente di presentare una domanda, che deve essere pubblicata, a cura del cancelliere, sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito. Dalla data di pubblicazione decorrono gli effetti protettivi per cui non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive, anche cautelari, nei confronti dell’impresa (art. 168 L.F.). A ciò si aggiunge la previsione di inefficacia delle ipoteche giudiziali rispetto ai creditori concordatari iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione della domanda (art. 168, ultimo periodo, L.F.).
A tale domanda, che è la medesima (viste che medesime sono le protezioni accordate) prevista anche per l’accordo di ristrutturazione (art. 182 Bis L.F.), dovranno essere allegati gli ultimi tre bilanci (per poter presentare la domanda di concordato la società deve avere, infatti, i requisiti di fallibilità che il giudice dovrà verificare), una visura camerale della società (dove vengono indicati i poteri del legale rappresentante) ed un verbale assembleare dove i soci determinano la presentazione del concordato. Tutti i tribunali si sono orientati a concedere, in prima istanza, 60 giorni per integrare la documentazione necessaria che, ricordiamo, deve essere composta, secondo le indicazioni dell’art. 161 L.F., da:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni ed i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista designato dal debitore (in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Nel caso in cui vi sia una domanda di fallimento per l’azienda che intende accedere ai benefici del cd “concordato in bianco”, i termini per la presentazione della documentazione sono limitati a quello minimo di sessanta giorni, prorogabile di altri sessanta, in presenza di giustificati motivi.
L’intendimento del legislatore era, chiaramente, di consentire la rapida emersione dello stato di grave crisi, anticipando la protezione del patrimonio aziendale destinato al concordato o all’accordo di ristrutturazione preservando, in questo modo, le somme destinate a tutti i creditori e contribuendo, pertanto, alla realizzazione della par condicio creditorum.
Con tale protezione l’impresa in crisi poteva predisporre il piano, e dunque la proposta concordataria, ovvero l’accordo di ristrutturazione, senza dovere ottemperare alle emergenze ed alle inevitabili pressioni dei vari fornitori.
Di tale nuova norma si sta oggettivamente evidenziando un uso distorto (testimoniato anche dal grande numero di concordati in bianco presentati) dimostrando, ancora una volta, come in certi momenti le imprese non siano in grado di vedere quello che sta loro succedendo. Per arrivare al concordato infatti, probabilmente, da almeno un anno, l’azienda aveva chiari segnali di una grave crisi che era preferibile e meno costoso, in termini strettamente finanziari di immagine e di ritorno di mercato, affrontare al tempo debito.
In soli 60 giorni, infatti, soprattutto nei casi di continuità aziendale (ART. 186 BIS L.F.), sarà difficile immaginare di trovare una nuova ed attuabile strategia aziendale, predisporre un piano coerente con la stessa e richiederne l’attestazione. Tali attività devono essere iniziate con molto anticipo ed anzi, proprio dall’esito del Piano strategico aziendale, deriveranno le indicazioni sull’utilizzazione o meno della Legge Fallimentare e di quale norma all’interno della stessa (art. 67, art. 182 BIS, art. 161 con la variante dell’art. 186 BIS).
Insomma, sarebbe opportuno utilizzare le norme per quello per cui sono state create e non per ottenere un prolungamento dell’agonia aziendale di ulteriori 60 o 120 giorni.
Il nostro auspicio è, pertanto, che gli imprenditori abbiano la voglia di affrontare le sfide e non subire il grave momento di crisi generale dell’economia. Questo cambiamento di mentalità è, indubbiamente, complesso, bisogna immaginare nuovi scenari per le aziende, nuovi modi di fare impresa, nuovi modi di decidere. Ma, non vi sono alternative, per traghettare le aziende al di fuori delle tempeste.
Per ulteriori informazioni sulla salvaguardia delle imprese in crisi non esitate a contattarci o a consultare il testo della nuova Legge Fallimentare.