Concordato preventivo in continuità omologato: applicazione ai cosiddetti “patti paraconcordatari” dell’art. 9 comma 1 del D.L. 8/4/2020 n. 23
E’ possibile affermare, sotto l’aspetto fattuale, che la nuova disposizione normativa di emergenza, secondo cui “I termini di adempimento dei concordati preventivi … omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23.2.2020 ed il 31.12.2021 sono prorogati di sei mesi.” è applicabile anche gli accordi (appunto patti paraconcordatari) raggiunti con i creditori dopo il decreto di omologazione del concordato.
In particolare, considerato che il concordato in continuità non implica certo un’obbligazione di risultato, l’imprenditore, utilizzando, per quanto è possibile, in autonomia privata gli strumenti già messi a disposizione dall’ordinamento, potrebbe raggiungere “Patti Paraconcordatari” individuali con singoli creditori circa le condizioni dell’impegno concordatario. Eventualmente quindi potrebbe allungare i termini di pagamento, ottenere una riduzione degli interessi inizialmente previsti o stabilire una maggiore falcidia rispetto al nominale del credito da soddisfare, nel rispetto della par condicio creditorum.
In tal caso, il citato art. 9 comma 1 del “Decreto Liquidità”, si applicherebbe anche alle eventuali nuove scadenze riportate nei patti paraconcordatari, se ricomprese nel periodo tra il 23.2.2020 ed il 31.12.2021, attraverso una opportuna comunicazione unilaterale.