Accordo ABI per la nuova moratoria sul credito delle piccole e medie imprese
Il 31 marzo è stato firmato il nuovo “Accordo per la ripresa 2015”, tra ABI e rappresentanti del mondo imprenditoriale, valido fino al 31 dicembre 2017 e comprende le seguenti iniziative:
- Imprese in Ripresa in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
- Imprese in Sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- Imprese e Pubblica Amministrazione, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Le imprese beneficiarie sono le Piccole e Medie Imprese (PMI), ossia società con meno di 250 addetti, con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o con un attivo di bilancio non eccedente i 43 milioni di euro, che, al momento della presentazione della domanda:
- non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (cd. imprese “in bonis”);
- non devono avere usufruito nei 24 mesi precedenti alla data di richiesta di alcun tipo di sospensione della quota capitale o di allungamento delle rate, anche non derivante dalla moratoria.
Ferma restando la loro autonoma di valutazione, le Banche s’impegnano a fornire una risposta, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.
1) Imprese in Ripresa
Le PMI potranno richiedere, alternativamente, una sospensione o un allungamento della durata dei finanziamenti; in particolare:
a) una sospensione del pagamento della quota capitale di:
- 12 mesi per i finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
- 12 mesi per il leasing mobiliare e 6 mesi per il leasing immobiliare. In tal senso, verrà postergata anche l’esercizio di opzione di riscatto;
Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo, mentre gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
Le operazioni di sospensione in favore di PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive. La medesima condizione di cui al punto precedente vale per le imprese che manifestino difficoltà nel rimborso del prestito, a condizione che il finanziamento per il quale si chiede la sospensione sia assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (o di altra garanzia equivalente), anche nella forma della controgaranzia, ovvero la stessa possa essere acquisita ex novo su tale finanziamento attraverso una nuova delibera.
Negli altri casi, la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d’interesse che non dovrà comunque risultare superiore agli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell’operazione di sospensione e comunque non superiore a 75 punti base. Trascorsi 24 mesi, al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d’interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l’impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca.
b) l’allungamento della durata dei finanziamenti (no leasing)
In tale caso, sempre rispettando le condizioni di base (posizione in bonis e mancanza di moratoria nei 24 mesi precedenti) le piccole e medie imprese possono beneficiare dell’allungamento dei mutui e dei crediti di breve periodo come di seguito illustrato.
1. finanziamenti medio-lungo (mutui) per un termine di massimo di:
· 3 anni per i chirografari;
· 4 anni per gli ipotecari.
Il periodo massimo di allungamento non può superare il 100% della durata residua (ossia se un mutuo scade naturalmente in 12 mesi potrà, al massimo, essere allungato di atri 12, per un totale di 24 mesi)
Le operazioni di allungamento sono realizzate allo stesso tasso previsto dal contratto originario se l’impresa decide, entro 12 mesi dall’ottenimento del beneficio, di avviare alternativamente:
- processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci o di soggetti terzi, anche attraverso tutte le modalità rilevanti ai fini dell’agevolazioni fiscali (ACE) previste dalla Legge n.214 del 22 dicembre 2011 cd. “Salva Italia”
- processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.
In caso contrario, la banca potrà valutare l’eventuale variazione del tasso d’interesse o la richiesta di garanzie aggiuntive. Nel caso d’incremento del tasso, esso non potrà comunque essere superiore all’aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione. Infatti, l’incremento del tasso d’interesse non potrà, di norma, superare il livello di 100 punti base. La richiesta di garanzie aggiuntive sull’operazione di finanziamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell’impresa richiedente.
2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine
Potrà essere chiesto esclusivamente per esigenze di cassa e in relazione alle anticipazioni su crediti certi ed esigibili, che alla scadenza non sono state onorati dal debitore e hanno generato insoluti. Sono quindi escluse le anticipazioni non ancora giunte a scadenza così come i fidi sulle importazioni o le anticipazioni su contratti. L’allungamento della scadenza de credito sarà realizzato allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, a condizione che non si determinino oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.
Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli, eventualmente, sostenuti dalla banca nei confronti di terzi, ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca dovrà dare adeguata evidenza. Inoltre, le banche s’impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all’impresa qualora, questa, continui a mantenere prospettive di continuità aziendale ed a favorire processi di consolidamento a medio termine delle esposizioni bancarie a breve, anche per diminuire il peso degli oneri finanziari di breve termine sulle imprese.
Per le garanzie già esistenti, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione. In particolare, per le operazioni che beneficiano della garanzia di un Confidi, andrà richiesto loro di estendere la copertura della garanzia per il periodo di sospensione o di allungamento.
2) Imprese in Sviluppo
L’accordo prevede che le banche aderenti costituiscano dei plafond individuali – con un obiettivo di dotazione complessiva pari a 10 miliardi di euro – destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle PMI. Il finanziamento potrà essere concesso in proporzione e per finalità connesse a:
- investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all’attività d’impresa, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa stessa, anche se avviati nei sei mesi precedenti alla domanda.
- incremento dei mezzi propri realizzati dalle imprese medesime, per finalità di sviluppo imprenditoriale.
Il tasso d’interesse applicabile ai finanziamenti delle imprese in sviluppo, sarà determinato sulla base del costo della provvista per la banca e di uno spread funzione della qualità dell’impresa e del progetto di investimento. La regola sulla quale attenersi prevede anche un differenziale temporale:
- Per i finanziamenti di durata uguale o inferiore ai 3 anni, il costo della provvista non potrà indicativamente superare il costo di accesso alla provvista BCE, comprensivo delle eventuali garanzie e oneri necessari nell’ambito delle TLTR (Targeted Long-Term Refinancing Operation ossia Finanziamenti di lungo periodo concessi dalla BCE agli istituti di credito per sostenere l’economia reale di imprese e famiglie).
- Per i finanziamenti di durata superiore ai 3 anni, il costo della provvista non potrà essere superiore, anche in assenza di effettiva disponibilità della stessa, al costo della provvista praticato alla banca dalla Cassa Depositi e Prestiti sulla specifica durata, rilevato al momento di stipula del contratto di finanziamento della PMI.
3) Imprese e Pubblica Amministrazione
Viene riproposto lo schema presente negli accordi precedente per lo smobilizzo dei crediti verso la Pubblica Amministrazione (PA), attraverso la costituzione di un plafond interbancario dal valore di 10 miliardi di Euro. Attraverso tale plafond, i crediti verso la Pubblica Amministrazione certificati come certi, liquidi ed esigibili (ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) potranno essere liquidati attraverso le tre forme tecniche:
· sconto pro soluto, anche con garanzia dello Stato concessa ai sensi dell’articolo 37 del DL n.66/2014;
· cessione dello stesso, realizzata nelle forme dello sconto pro soluto o pro solvendo;
· anticipazione del credito, senza cessione dello stesso.
Tale possibilità è concessa anche alle imprese che presentino “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni (e fino ad un massimo di 180 giorni), laddove il ritardo di pagamento dell’impresa sia proprio imputabile al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della PA, per i quali l’impresa richiede l’anticipo.
La durata dell’anticipazione sarà coerente con la data di pagamento del credito e la sua misura non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 70% dell’ammontare del credito che l’impresa vanta nei confronti della PA (al netto di eventuali debiti della stessa impresa rilevati nella certificazione di cui si è detto in precedenza).
Le banche manterranno le linee di credito concesse all’impresa, evitando di computare le anticipazioni per la quota garantita dal Fondo o da altro garante equivalente, ai fini della determinazione della propria esposizione complessiva nei confronti dell’impresa. Questo a condizione che i crediti oggetto dell’anticipazione non siano stati già considerati dalla banca, ai fini di precedenti operazioni di finanziamento e nella certificazione sia presente la data di pagamento.
Il tasso d’interesse/sconto applicabile alle operazioni di smobilizzo sarà determinato sulla base di due elementi:
1) il costo della provvista per la banca (costo di accesso alla provvista BCE, comprensivo delle eventuali garanzie necessarie nell’ambito delle Targeted Long-Term Refinancing Operation.);
2) uno spread funzione della qualità dell’impresa, del garante e della struttura/tipologia dell’operazione.
Per le operazioni di cessione pro soluto dei crediti certificati ai sensi dell’articolo 37 del DL 66/2014, restano ferme le condizioni economiche previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014.
Per eventuali approfondimenti i consigli non esitate a contattarci.