Decreto codice della crisi - Management on Demand

Le novità nel concordato preventivo introdotte con il D.L. 83 del 17 giugno 2015 (e conversione in Legge 132 del 6 agosto 2015)

images concordato Le novità più importanti nel c.d. decreto “fallimenti” (D.L. n. 83/2015,) sono le modifiche introdotte al concordato preventivo nel tentativo di  scoraggiare un uso distorto di tale istituto.

Figura chiave della procedura sarà il commissario giudiziale cui spetterà il compito di valutare la vantaggiosità dell’offerta e decidere, nel caso in cui più soggetti esterni siano interessati all’acquisto dei beni aziendali o dell’intera azienda o parti di essa, se aprire un procedimento competitivo, mettendo gli offerenti in concorrenza allo scopo di spuntare un miglior prezzo di realizzo. Pertanto:

  1. sarà possibile procedere alla cessione dell’azienda o di uno o più dei suoi rami o anche di specifici beni, prima dell’omologazione del concordato preventivo, purchè la richiesta di acquisto di tali beni sia già stata formalizzata da parte di un soggetto ben individuato e inserita nel piano di concordato.
  2. sarà possibile  presentare offerte alternative e concorrenti con la proposta del debitore, formalizzata nel piano di concordato. Ossia
    • Sarà possibile proporre dei piani concordatari “alternativi” da parte dei creditori che saranno, però, ammissibili solo se la proposta di concordato del debitore non assicurerà il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari nel caso di concordato liquidatorio, oppure del 30%  nel caso di concordato con continuita’ aziendale di cui all’articolo 186-bis
    • Potranno proporre dei piani concordatari alternativi solo i creditori aziendali che rappresentino almeno il 10% di quelli risultanti dalla situazione patrimoniale depositata con la domanda di concordato.
  3. è prevista l’introduzione di una previsione di una percentuale minima di soddisfazione riservata ai creditori chirografari del 20% che deve essere assicurata dai piani di concordato preventivo liquidatori.
  4. viene inoltre abolito il  silenzio assenso per il calcolo delle maggioranze utili per l’approvazione del concordato. Tale modifica ha lo scopo di garantire e una maggiore consapevolezza dei creditori sugli esiti dei concordati preventivi.

Altra novità, più tecnica, introdotta dal decreto in esame è il divieto di poter nominare curatore del fallimento lo stesso soggetto che ha assunto il ruolo di commissario giudiziale nel concordato preventivo che lo ha preceduto. Questo con l’evidente scopo di evitare che il commissario giudiziale possa non avere un interesse nella buona riuscita del concordato al fine di ottenere anche un ulteriore incarico in qualità di curatore del fallimento.

Dette novità si pongono come una censura a coloro che continuano a ritenere il “concordato con la riserva di presentare la proposta” (o in bianco) si un modo per “guadagnare tempo”, come evidenziato dalla grande quantità di proposte che poi non si concretizzano nell’effettiva apertura della procedura concorsuale (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsptipodoc=Emendc&leg=17&id=00935967&idoggetto=00954149&parse=si&toc=no).

Ma, bisogna dirlo in modo netto, grande colpa della mancata realizzazione dei concordati è riferibile all’incapacità degli imprenditori e dei loro consulenti di valutare, per tempo, lo stato in cui versa la propria azienda, che passa dalla semplice difficoltà alla crisi vera e propria.

Molti si affidano a metodi “artigianali” di composizione bonaria della crisi investendo tempo e risorse finanziarie, senza alcuna base scientifica o legale, comportando soltanto una loro dispersione.

La conseguenza è, quasi sempre, quella di arrivare troppo tardi. Di conseguenza l’azienda non è più in grado di funzionare in modo corretto e di disporre delle risorse finanziare per tentare di utilizzare una delle norme della Legge Fallimentare (art. 67, 182 Bis o 160) messe a disposizione dal legislatore, proprio per la definizione in modo bonario delle crisi d’azienda.

Al contrario, l’imprenditore accorto, resosi conto della complessità della situazione totalmente nuova che si trova a gestire dovrebbe individuare dei professionisti esperti di gestione delle crisi, in grado di consigliare il migliore, più economico e giuridicamente più tutelante, percorso da compiere.