La buona organizzazione d’impresa… questa sconosciuta!
Sei un imprenditore?
Sapevi che dal 16 Marzo 2019 è entrata in vigore una nuova norma del Codice Civile per una buona organizzazione dell’impresa?
L’art. 375 del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (di seguito CCI) ha aggiornato l’art. 2086 C.C., ora definito “Gestione dell’impresa”, e stabilisce che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della eventuale crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché ha il dovere di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della eventuale crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Tale disposizione è tratta da un principio già presente in materia di S.p.A., secondo cui l’organo amministrativo deve valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile dell’impresa e l’organo delegato ne deve curare l’adeguatezza (cfr. art. 2381, terzo e quinto comma, c.c.). Con la riforma, tale dovere, già vigente per le Società per azioni, viene esteso a tutte le società (incluse le società di persone) e viene specificato l’obbligo dell’organo amministrativo (già implicito) di attivarsi per la rilevazione tempestiva della crisi e l’adozione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il suo superamento (esamineremo questo nuovo aspetto con altro intervento).
Cioè in buona sostanza assurge a rango di obbligo di Legge quello che già avrebbe dovuto essere un obbligo professionale dell’Imprenditore.
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