La Fattura semplificata
La Fattura semplificata:
documento previsto dalla legge n. 633/1972 per semplificare gli adempimenti connessi alla fatturazione, che, rispetto alla fattura ordinaria, prevede l’inserimento di informazioni ridotte.
La sua disciplina è dettata dall’articolo 21-bis, introdotto dalla legge n. 228/2012.
La fattura semplificata può essere emessa in sostituzione di quella ordinaria solo in determinate ipotesi.
Importi non superiori a 400 euro
l’importo fatturato, comprensivo di Iva, non deve superare i 400 euro (100 euro fino al 24 maggio 2019).
Non deve trattarsi, poi, di vendite a distanza, di cessioni intracomunitarie o di cessioni per beni o servizi per cui non vale il principio di territorialità o quando l’Iva è dovuta nel paese del committente.
Nella fattura semplificata vanno inseriti i seguenti dati:
- la data di emissione
- il numero progressivo univoco,
- i dati del cedente/prestatore (ragione o denominazione sociale, nome e cognome, residenza e/o domicilio),
- il numero di partita Iva del cedente/prestatore,
- il codice fiscale o la partita Iva del cliente,
- l’indicazione sommaria dei servizi offerti o dei beni ceduti,
- l’importo totale del documento e dell’imposta.
La caratteristica della fattura semplificata è che deve contenere minori informazioni rispetto alla fattura ordinaria.
In particolare, con riferimento al cliente non sono richiesti tutti i dati ma basta solo la partita Iva o il codice fiscale.
I beni e i servizi fatturati, poi, non devono essere necessariamente annotati dettagliatamente ma possono essere descritti in maniera sommaria.
L’Iva e il totale, inoltre, non vanno per forza separati, ma basta anche un’unica voce che comprende il totale Iva inclusa.
Non possono mai essere omessi, in ogni caso, il numero di fattura univoco e la data di emissione.
Marco Rossini,
Presidente MOD