Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, di cui al dlgs. n. 14/2019
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, di cui al dlgs. n. 14/2019, l’entrata in vigore sarà scaglionata.
Il decreto legislativo attua la legge delega n. 155/2017, e riforma la normativa delle procedure concorsuali, prevedendo anche istituti il cui scopo è quello di consentire una diagnosi preventiva di potenziali situazioni di crisi delle imprese.
Questa l’agenda dell’entrata in vigore scaglionata del decreto:
Dal 16 marzo 2019 entreranno in vigore le disposizioni che disciplinano i seguenti aspetti:
• istituzione dell’albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori;
• competenza per la regolazione della crisi o dell’insolvenza in base al luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali;
• amministrazione straordinaria;
• certificazione dei debiti contributivi, tributari e premi assicurativi;
• modalità organizzative dell’impresa e delle società;
• responsabilità degli amministratori;
• nomina degli organi di controllo;
• garanzie per gli acquirenti di beni immobili da costruire.
Dal 15 agosto 2020 invece entreranno in vigore le disposizioni:
• sulle misure di allerta;
• sul sovraindebitamento,
• sul consumatore e le imprese di piccole dimensioni.
Per quanto riguarda la disciplina transitoria, l’art.390 del decreto prevede che “Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1 (ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto), pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.”
Marco Rossini,
Presidente MOD-Management On Demand