Le funzioni dell’attestatore nella composizione della crisi d’impresa
Continuiamo la pubblicazione degli abstract degli interventi del seminario “Crisi e ristrutturazione d’impresa tra continuità aziendale e continuità manageriale” con l’intervento Professore Giuseppe Sancetta (Ordinario di Management dell’Università di Roma “La Sapienza”) dal titolo:
“Le funzioni dell’attestatore nella composizione della crisid’impresa”.
Lo spirito del nuovo diritto fallimentare è quello di fornire strumenti giuridici e pertanto, regole, a cui devono attenersi le imprese al fine di risolvere il proprio stato di crisi, con il minore intervento possibile dell’attività giudiziaria e con il soddisfacimento dei creditori in misura superiore e più veloce rispetto al passato.
In questo ambito si inserisce la figura del professionista indipendente, richiamato da più norme della legge fallimentare che verranno di seguito analizzate:
Art.67, comma 3, lettera d)
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
….omissis…
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente, designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano;….omissis..
Art.161, comma 3
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
Art.182-bis, comma 1
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro cento venti giorni dall’omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
Art. 182-quinquies, comma 1
Il debitore che presenta, anche ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art.111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
Art. 182-quinquies, comma 3
Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale anche ai sensi dell’art. 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, se un professionista, attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori….omissis…
Art. 186-bis
Quando il piano di concordato di cui all’art.161, secondo comma, lett.e), prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio d’impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
Art. 217 bis
Le disposizioni di cui all’art.216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di cui all’art.160 o di un accordo di ristrutturazione di dei debiti omologato ai sensi dell’art.182 bis ovvero del piano di cui all’art.67, terzo comma, lettera d).
Ruolo ed attività del professionista indipendente
Come si può evincere dalle norme sopra richiamate l’attività del professionista si può riassumere:
- in un’analisi finalizzata a verificare la veridicità dei dati iniziali;
- in un esame della ragionevolezza delle ipotesi previsionali del Piano (es.coerenza esterna ed interna);
- in un giudizio sulla fattibilità del Piano.
Risulta, pertanto, evidente che l’esperto deve avere competenze contabili, ma soprattutto gestionali in quanto deve comprendere le cause della crisi, deve valutare l’adeguatezza degli interventi da realizzare e l’influenza degli stessi sulle prospettive dell’impresa.
Inoltre, l’attività dell’esperto è molto delicata in quanto si sostanzia in una valutazione sulla manifestazione di eventi futuri. Pertanto, tanto più lo scenario d’azione è rischioso, tanto maggiori dovranno essere le cautele dell’esperto nell’espressione del proprio giudizio. E’ evidente però che il lavoro dell’esperto non può mai essere valutato ex post, ma solamente sulla base dei dati e delle informazioni disponibili al momento in cui viene rilasciata l’attestazione.
Alcune criticità tecniche
L’attestazione è una relazione di verifica su un piano già elaborato dall’azienda o dai sui consulenti e pertanto deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Naturalmente l’attestazione non può essere sottoposta a condizioni che ne limitino il significato. Tuttavia, può essere condizionata ad un evento iniziale che può verificarsi in tempi prossimi e che, se accade, rende il piano fattibile.
Vi sono, inoltre, alcuni dati, all’interno dei piani che meritano particolare attenzione quali:
- Verificare la fondatezza di assunzioni riguardanti tassi di crescita delle vendite elevati rispetto all’andamento del business ed alle dinamiche pregresse della stessa organizzazione imprenditoriale.
- Acclarare la ragionevolezza di ipotesi caratterizzate da scostamenti significativi rispetto al passato (es. tempi di incasso, tempi di pagamento, prezzi di vendita, prezzi di acquisto).
- Verificare la correttezza di supposizioni di riduzioni dei costi generali connesse ad azioni di razionalizzazione.
- Accertare la fondatezza d’ipotesi di assenza di investimenti durevoli.
Le modifiche nel ruolo del professionista indipendente introdotte dalla Legge 134/2012
Vista l’importanza che le norme fallimentari attribuiscono al professionista ed alle sue attestazioni o relazioni per la composizione della crisi d’impresa, con la riforma della Legge Fallimentare del 2012 si è voluto disciplinare maggiormente il ruolo e le sue responsabilità. Infatti nel ruolo dell’attestatore devono confluire conoscenze di norme fallimentari, civilistiche e conoscenza di gestione aziendale. Non è sicuramente possibile improvvisarsi o addirittura “traghettarsi” da consulente o sindaco dell’azienda in attestatore. Sono ruoli diversi per cui servono conoscenze diverse. Anche il legislatore, nel nuovo art. 67, ha voluto dare enfasi al concetto d’indipendenza dell’attestatore disciplinando che lo stesso:
- non sia legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
- sia, in ogni caso in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 c.c. (requisiti di eleggibilità alla carica di sindaco);
- non abbia, neanche per il tramite di soggetti per i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
Inoltre, all’art 236 – bis vengono previste anche delle sanzioni penali e pecuniarie per il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti.
Per ulteriori approfondimenti non esitate a contattarci o a consultare il testo della nuova Legge Fallimentare
Prossima pubblicazione l’abstract del Dott. Francesco Melidoni (Fondatore e Partner di MOD – Management on Demand) dal titolo:
Il Manager della crisi: il Chief Restructuring Officier (CRO)